Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona

Art. 11 - Tutela della riservatezza

1. Nel corso degli accertamenti, le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie e/o atti discriminatori sono tenute al segreto sui fatti e notizie di cui vengono a conoscenza. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell’etica professionale perseguibile ai sensi della normativa vigente in materia di tutela di protezione dei dati personali.

2. La persona che ha subito molestie sessuali o morali ha diritto di richiedere l’omissione del proprio nome in ogni documento, soggetto per qualsivoglia motivo, a pubblicazione.