Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona
Art. 10 - Denuncia infondata
1. Ove la denuncia si dimostri infondata, la commissione, nell’ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata.