Art. 8 - Procedura formale interna
1. Qualora la/il molestata/o ritenga non idonea la procedura informale o non soddisfacenti i risultati così raggiunti, può far ricorso alla procedura formale di denuncia dell’evento lesivo all’amministrazione universitaria, a mezzo di segnalazione scritta diretta al Rettore.
2. Il Rettore nomina una commissione composta da cinque membri, di cui fanno parte il Rettore o un suo delegato, il Direttore generale o un suo delegato, il Consigliere, due membri del CUG.
3. La commissione può avvalersi della consulenza di un legale, anche esterno all’Università.
4. La commissione, accertata la fondatezza della denuncia, deciderà in merito alle azioni da intraprendere e ad eventuali segnalazioni disciplinari, ivi incluse lettere di ammonimento e inviti a partecipare a corsi di sensibilizzazione sul tema.
5. La commissione assicura adeguata tutela da forme di ritorsione o da atti persecutori, considerati a tutti gli effetti illeciti disciplinari.