Art. 24 - Attribuzione dei seggi
1. L'attribuzione dei seggi per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:
a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b. per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, per 3, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
e. i seggi sono attribuiti alle liste in corrispondenza ai quozienti individuati secondo la lettera precedente.
2. Stabilito il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi rimanenti da assegnare, o qualora non siano state espresse preferenze, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell’organo da eleggere, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, regolamento generale di Ateneo. In via residuale, si segue l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.