Art. 19 - Operazioni di voto
1.	Le operazioni di voto si svolgono come segue:
a.	consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
b.	accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
c.	apposizione da parte dell’elettore della propria firma nell’elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
d.	consegna all'elettore, da parte del presidente, delle schede elettorali, previamente autenticate, per l'elezione delle singole rappresentanze e di apposita matita;
e.	ritiro dell'elettore nell’apposita cabina e indicazione da parte dello stesso della lista prescelta e delle preferenze;
f.	successiva chiusura delle schede, consegna delle medesime al presidente, che le introduce ciascuna nella corrispondente urna sigillata;
g.	restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.