Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali
Art. 17 - Votazioni
1. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.
2. Il Rettore può, per motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di svolgimento delle votazioni.