Art. 9 - Modalità di presentazione delle candidature nell’ambito delle liste
1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previste dal decreto di indizione delle elezioni di cui all’articolo 2.
2. I candidati, utilizzando l’apposita modulistica, dichiarano di accettare la candidatura e forniscono, sotto la propria responsabilità, cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui sono iscritti.
3. Se il candidato è iscritto a corso di studio interdipartimentale, ai sensi dell’articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, è ammessa la candidatura al solo dipartimento di gestione.
4. La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura è autenticata da funzionario competente a ricevere la documentazione.
5. I candidati che abbiano accettato la candidatura sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, corso cui sono iscritti; sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.
6. Nessun candidato può presentare la propria candidatura in più di una lista concorrente per il medesimo organo. In caso di accettazione plurima, è valida la candidatura nella lista depositata per prima.
7. E’ ammessa la candidatura per più seggi da eleggere, salvo l’obbligo di opzione per due sole cariche in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro le cariche di rappresentante nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori. L’opzione è esercitata ai sensi dell’articolo 27.