Art. 18 - Adempimenti elettorali dei seggi
1. Il giorno prima delle votazioni, gli scrutatori ritirano presso il competente ufficio il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni.
2. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.
3. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonea cabina elettorale e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
4. Nello stesso giorno sono autenticate le schede, in misura non inferiore al venti per cento degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
5. Terminate le operazioni preliminari, all’ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.
6. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.
7. Alla chiusura del primo giorno di votazioni, il presidente appone i sigilli alle urne e agli ingressi al seggio; i sigilli sono rimossi il giorno seguente, alla riapertura delle votazioni.
8. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna e alla forza pubblica.