Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali
Art. 8 - Pari opportunità
1. Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.
2. Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.
3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all’intero superiore.