Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali
Art. 26 - Proclamazione degli eletti
1. Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 24 e 25, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.
2. Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
3. Gli studenti eletti nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.