Articolo 28 – Coordinamento delle strutture dipartimentali
1. A livello funzionale, vengono individuati anche i seguenti luoghi di coordinamento che collegano stabilmente dipartimenti e uffici dell’Amministrazione centrale:
a. Segretari amministrativi
b. Segretari didattici
2. Tali coordinamenti vengono convocati almeno trimestralmente per la trattazione delle materie all’ordine del giorno su impulso dei Dirigenti di Area, i quali tengono informati il Magnifico Rettore, il Direttore generale ed i Delegati e collaboratori rettorali sugli stati di avanzamento dei lavori.
3. L’ordine del giorno viene formulato di volta in volta su proposta dei componenti e/o degli uffici interessati.
4. Alle riunioni partecipano i responsabili delle Aree, dei Settori o degli Uffici di volta in volta interessati dagli argomenti iscritti all’ordine del giorno.