Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi di Trieste

Art. 9 - Divieti e sanzioni

1.   In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti, è vietato:

 

a)    l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo;

b)    l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee, ovvero lo sversamento degli stessi negli scarichi fognari;

c)    conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i rifiuti sanitari, con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;

d)    miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;

e)    stoccare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all’esterno degli appositi depositi o al di fuori degli spazi opportunamente delimitati e segnalati;

f)     produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente;

g)    spostare, manomettere, danneggiare, tracciare scritte e graffiti, affiggere manifesti e volantini sui contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

 

2.   Sanzioni per le violazioni dei divieti:

 

Ai soggetti definiti dal precedente articolo 4, comma 2, che siano responsabili di violazioni degli obblighi sanciti nel presente regolamento, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva.