Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 – Attività incompatibili con lo status di docente universitario

1. Fatto salvo quanto previsto dai Capi successivi con specifico riguardo ai diversi regimi di impegno, ai docenti, sia a tempo pieno, sia a tempo definito, è vietato:

a)    esercitare il commercio o l’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e del d.m. 10 agosto 2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, purché nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità definite con apposito Regolamento di Ateneo;

b)    assumere cariche o partecipare, in qualità di socio, a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici), con l’esclusione dei casi in cui la responsabilità di socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società stessa;

c)    assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico, di direttore generale o di amministratore delegato, nonché ogni altro incarico di natura gestionale in società di capitali aventi fini di lucro (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata unipersonale). È fatta salva la possibilità,nell’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di rivestire il ruolo di amministratore o di presidente di società o altri enti con scopo di lucro, purché in assenza di poteri gestori;

d)    instaurare altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati diversi dall’Ateneo, fatte salve le casistiche contemplate dagli articoli 13 e 14 d.P.R. n. 382 del 1980, dall’articolo 6 comma 12 legge n. 240 del 2010 e dall’articolo 7, commi 1 e 2, legge n. 240 del 2010;

e)    esercitare attività artigianale o agricola di tipo imprenditoriale.