Articolo 9 – Compiti istituzionali e gestionali presso soggetti terzi
1. I docenti in regime di impegno a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono:
a) ricevere incarichi intesi allo svolgimento, senza vincolo di subordinazione, di ruoli istituzionali o gestionali presso enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro;
a-bis) possono altresì assumere incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché' siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;
b) rivestire incarichi presso enti od organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall’articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;
c) partecipare a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché svolgere attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché tali incarichi vengano loro attribuiti in quanto esperti nel proprio campo disciplinare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 relativamente alle attività di consulenza, valutazione, referaggio ed editoriali;
d) svolgere incarichi istituzionali o gestionali nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro, su designazione da parte di enti, organismi e soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, salvo quanto disposto dall’articolo 13 d.P.R. n. 382 del 1980 in tema di aspettativa obbligatoria;
e) svolgere incarichi istituzionali o gestionali presso enti e società con scopo di lucro, su designazione di enti e soggetti privati, purché tali incarichi risultino riconducibili alla figura dell’amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi della normativa di settore;
f) svolgere incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi o fondazioni partecipati o controllati dall’Ateneo, a prescindere dal regime di convenzione con l’Università di Trieste, ove la nomina sia stata proposta o deliberata da soggetto diverso dall’Ateneo; nel caso in cui detta proposta sia avanzata dall’Ateneo, la prescritta autorizzazione avviene contestualmente alla designazione e, dunque, l’interessato non è tenuto a presentare richiesta ai sensi del Capo IV;
g) rivestire la carica di revisore dei conti, di componente del collegio sindacale o di organismi ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici e privati;
h) ricevere l’incarico di componente di nuclei di valutazione e Organismi Interni di Valutazione (OIV);
i) ricevere l’incarico di arbitro o di componente, a qualsiasi titolo, di collegi arbitrali;
l) ricevere incarichi di collaudo svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.