Articolo 12 – Attività che possono essere svolte previa autorizzazione
1. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, legge n. 240 del 2010.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Rettore, acquisito il parere del Dipartimento di afferenza, valuta la compatibilità dell’incarico con l’adempimento degli obblighi istituzionali, nonché il rispetto del divieto di concorrenza e di conflitto di interessi.
3. L’autorizzazione è rilasciata per anno accademico ed è suscettibile di rinnovo. Se l’attività si protrae per più di tre anni accademici consecutivi, l’autorizzazione rettorale viene concessa previo parere favorevole del Senato Accademico.