Articolo 16 – Richiesta di autorizzazione e provvedimento autorizzatorio
1. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata nel rispetto della prescritta modulistica e deve, in ogni caso, contenere:
a) l’indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) l’indicazione del periodo di svolgimento dell’incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento delle stesse con riguardo al luogo, al numero presunto di giornate lavorative e delle ore complessive previste;
d) l’indicazione dell’eventuale importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell’incarico;
e) la dichiarazione dell’interessato che l’attività non interferisce con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che non determina situazioni di conflitto di interessi o concorrenzialità con l’Ateneo e che non è riconducibile ad attività libero-professionale;
f) la dichiarazione dell’interessato relativa al possesso o meno di partita IVA.
2. Le dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000.
3. Alla richiesta deve essere allegata copia dell’atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell’incarico e ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’istruttoria. La documentazione, se redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da una traduzione in italiano. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l’Amministrazione potrà richiedere ulteriori documenti, ai fini istruttori. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 15 rimane sospeso dalla data della richiesta a quella dell’acquisizione della documentazione mancante.
4. La richiesta di autorizzazione reca la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale attesta che l’incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione:
non arreca pregiudizio allo svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e gestionale del docente;
non si pone in conflitto di interessi o in concorrenza con l’attività del Dipartimento.
5. Il Direttore, inoltre, attesta che il docente interessato ha assolto i compiti didattici istituzionali affidati dal Dipartimento nell’ultimo anno accademico concluso alla data della richiesta autorizzatoria.
6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia presentata da un Direttore di Dipartimento, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti competono al Direttore Vicario.
7. Salvi i casi di silenzio diniego contemplati dall’articolo 15 comma 2, il Rettore, in caso di diniego della richiesta autorizzatoria, decide con provvedimento motivato.
8. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell’autorizzazione, l’interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull’istanza di riesame il Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.
9. Il rigetto della richiesta autorizzatoria non impedisce all’interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.
10. Qualora, dopo il rilascio dell’autorizzazione e durante lo svolgimento dell’attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l’interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l’autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l’istruttoria, il Rettore può invitare il docente ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell’attività.