Articolo 17 - Criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dai Capi precedenti, il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale è subordinato all’accertamento dei seguenti requisiti e presupposti di carattere generale:
a) l’incarico, per come descritto nella richiesta di autorizzazione, non deve recare pregiudizio allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al docente;
b) il docente interessato deve avere adempiuto ai propri compiti istituzionali. In particolare, devono risultare soddisfatti entrambi i seguenti criteri:
quanto all’attività di ricerca: deve avere soddisfatto l’indice di produzione scientifica, secondo la definizione della Commissione Valutazione e Ricerca (CVR), nell’ultima rilevazione utile alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria;
quanto all’attività didattica: deve avere assolto i propri compiti didattici istituzionali affidati dal/i Dipartimento/i nell’ultimo anno accademico concluso alla data di presentazione della richiesta autorizzatoria.
2. Qualora, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, sopraggiungano eventi o fatti che possono configurare situazioni di conflitto di interesse, effettivo o potenziale, ovvero di concorrenzialità con l’Ateneo, l’interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore, ai sensi dell’articolo 4.