Articolo 4 – Conflitto di interessi e divieto di concorrenza
1. I docenti, indipendentemente dal regime d’impegno prescelto, non possono assumere incarichi suscettibili di determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo.
2. In particolare, è vietato:
a) svolgere attività formativa, didattica, di assistenza o supporto, finalizzata alla preparazione e al superamento di esami universitari e alla redazione di tesi di laurea, per conto di società, enti od organismi esterni all’Ateneo che prestino servizi a pagamento agli studenti;
b) assumere incarichi di patrocinio, di assistenza legale o consulenza in favore di controparti dell’Ateneo in sede giudiziale o stragiudiziale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, può individuare altre categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, non sono consentiti, poiché giudicati in contrasto con il divieto di conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza di cui al presente articolo. Tali determinazioni vengono rese note al personale docente tramite apposita circolare e assumono efficacia cogente dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione della circolare medesima all’Albo ufficiale di Ateneo.
4. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l’Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall’interessato al Rettore, il quale, previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza, valuta la situazione in concreto e fornisce riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more delle determinazioni del Rettore, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell’attività oggetto di segnalazione. Qualora il Rettore non confermi la sussistenza del conflitto di interessi entro il termine previsto, l’attività si intende legittimamente esercitabile.
5. In caso di segnalazioni pervenute da soggetto terzo, il Rettore, sentiti l’interessato e il Direttore del Dipartimento di afferenza, assume le proprie determinazioni entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione.