Articolo 20 – Attività esercitabili liberamente
1. Ai sensi dell’articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza bisogno di preventiva autorizzazione, le seguenti attività:
ü consulenza: attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purchè prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
ü collaborazione scientifica: attività di cooperazione e/o collaborazione, svolta nell’interesse prevalente di persone fisiche o giuridiche diverse dall’Ateneo, caratterizzata da elevata qualificazione scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, che non integri i requisiti delle funzioni di ricerca di cui all’articolo 8;
ü lezioni e seminari di carattere occasionale: attività seminariali e attività di docenza che non integrino gli estremi delle funzioni didattiche di cui all’articolo 7;
ü referaggio: attività di referee, svolta in qualità di esperto del settore, intesa a esprimere un parere circa la qualità di articoli, saggi o progetti di ricerca, in vista della loro pubblicazione o del relativo finanziamento;
ü valutazione: complesso delle azioni finalizzate all'espressione di un giudizio sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell’ambito dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione; rientra anche l’incarico di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara bandite ai sensi del d.lgs. 36/2023;
ü attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
ü attività pubblicistiche ed editoriali.
- È sempre ammessa l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio (CTU), di verificatore, di commissario ad acta e di altri uffici/incarichi, oggetto di designazione da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Lo svolgimento degli incarichi e delle attività contemplati dai commi precedenti non deve compromettere l’assolvimento dei doveri istituzionali da parte dei docenti.
4. Restano fermi i divieti di cui agli articoli 3 e 4, nonché, per i docenti in regime d’impegno a tempo pieno, i divieti di cui all’articolo 5.