Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste
CAPO V ATTIVITÀ ESERCITABILI LIBERAMENTE DA PARTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

Articolo 20 – Attività esercitabili liberamente

1. Ai sensi dell’articolo 6 comma 10 legge n. 240 del 2010, i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza bisogno di preventiva autorizzazione, le seguenti attività:

ü  consulenza: attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purchè prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ü  collaborazione scientifica: attività di cooperazione e/o collaborazione, svolta nell’interesse prevalente di persone fisiche o giuridiche diverse dall’Ateneo, caratterizzata da elevata qualificazione scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, che non integri i requisiti delle funzioni di ricerca di cui all’articolo 8;

ü  lezioni e seminari di carattere occasionale: attività seminariali e attività di docenza che non integrino gli estremi delle funzioni didattiche di cui all’articolo 7;

ü  referaggio: attività di referee, svolta in qualità di esperto del settore, intesa a esprimere un parere circa la qualità di articoli, saggi o progetti di ricerca, in vista della loro pubblicazione o del relativo finanziamento;

ü  valutazione: complesso delle azioni finalizzate all'espressione di un giudizio sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell’ambito dei progetti di ricerca o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione; rientra anche l’incarico di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara bandite ai sensi del d.lgs. 36/2023;

ü  attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;

ü  attività pubblicistiche ed editoriali.

  1. È sempre ammessa l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio (CTU), di verificatore, di commissario ad acta e di altri uffici/incarichi, oggetto di designazione da parte dell’autorità giudiziaria.

3. Lo svolgimento degli incarichi e delle attività contemplati dai commi precedenti non deve compromettere l’assolvimento dei doveri istituzionali da parte dei docenti.

4. Restano fermi i divieti di cui agli articoli 3 e 4, nonché, per i docenti in regime d’impegno a tempo pieno, i divieti di cui all’articolo 5.