Regolamento in materia di progressione tra le aree (già verticale di carriera) del personale tecnico amministrativo – fase in deroga ai sensi dell’art. 92, co. 5, del CCNL 2019-2021
Art. 8 – Fattore d): colloquio
1. È previsto l’espletamento di un colloquio valutativo, finalizzato a verificare i requisiti attitudinali, le competenze e le capacità professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
2. All’esito dello stesso sarà attribuito un punteggio relativo al grado delle conoscenze tecniche del candidato, di quelle di carattere trasversale, delle potenzialità e della generale congruità di attitudini e competenze del candidato con il ruolo da ricoprire (massimo 25 punti).
3. La prova relativa al colloquio si intende superata se il candidato ottiene un punteggio almeno pari a 17 punti.
4. Il mancato raggiungimento del punteggio citato comporta la non idoneità nella procedura.