Regolamento in materia di progressione tra le aree (già verticale di carriera) del personale tecnico amministrativo – fase in deroga ai sensi dell’art. 92, co. 5, del CCNL 2019-2021

Art. 6 – Fattore b): titoli di studio

1. Entro il limite massimo di 25 punti, possono essere riconosciute le seguenti tipologie di titoli di studio:

 

  1. Fino a 15 punti: titoli di studio specifici, attinenti alla natura e alle caratteristiche della posizione oggetto di selezione (es. laurea in ingegneria, giurisprudenza, economia, diploma di ragioneria, …): 2 punti per laurea magistrale/ciclo unico/v.o. anche se utilizzata per l’accesso, 3 punti per laurea triennale (da valutare solo in caso di ulteriore titolo rispetto a quello per l’accesso), 1,5 punti per master universitari, 3 punti per dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.

  2. Fino a 10 punti: titoli di studio delle tipologie di cui alla lett. a), di contenuto generico/trasversale, non precipuamente attinenti alla posizione oggetto di selezione (es. Laurea in lettere, filosofia, matematica…): fino a 2 punti ciascuno.

     

  3. In ogni caso non sarà valorizzato il titolo necessario per l’accesso, fatto salvo quanto sopra indicato quanto alla laurea magistrale/ciclo unico/v.o.