Regolamento in materia di progressione tra le aree (già verticale di carriera) del personale tecnico amministrativo – fase in deroga ai sensi dell’art. 92, co. 5, del CCNL 2019-2021

Art. 2 – Programmazione

  1. Il numero massimo delle procedure da programmare nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale è correlato al numero di posizioni disponibili ed è stabilito dalla normativa e, in particolare, dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come recepito dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, fatta salva la rimodulazione della numerosità in ragione dell’effettiva quantità dei reclutamenti di pari area attuati su base annua.