Regolamento in materia di progressione tra le aree (già verticale di carriera) del personale tecnico amministrativo – fase in deroga ai sensi dell’art. 92, co. 5, del CCNL 2019-2021
Art. 10 – Esiti giuridici della progressione
1. In caso di passaggio tra le aree, il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel fondo risorse decentrate delle aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari. Si applica, infine, quanto previsto dall’art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione) del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021.