Articolo 8 – Unità di staff
1. Le Unità di staff sono istituite per il presidio di attività di natura eterogenea, oppure caratterizzate dallo svolgimento di attività che richiedono alta specializzazione professionale.
2. Devono svolgere attività di natura trasversale, di collegamento interfunzionale tra diverse unità organizzative o ad alto contenuto professionale e specialistico.
3. L’incarico di responsabile delle Unità di staff viene conferito, nel rispetto della regolazione vigente, in relazione al grado di autonomia e di responsabilità propri del ruolo di cui trattasi.
4. L’Unità di staff, qualora le attività eterogenee che ne hanno determinato la costituzione si strutturino in maniera organica, può trasformarsi in diversa unità organizzativa, ove ricorrano le circostanze di cui al successivo art. 10, commi 3 e 4.