Regolamento di organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO II – Organizzazione delle strutture di servizio

Articolo 11 – Regole per la progettazione e l’istituzione delle unità organizzative

1.    La progettazione e l’istituzione di unità organizzative di cui all’articolo precedente devono prevedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a.    l’esistenza di un obbligo normativo relativo all’istituzione dell’unità organizzativa a presidio di determinate attività. L’obbligo può essere attuato anche mediante l’individuazione di un presidio organizzativo definito e riconoscibile;
b.    la necessità di soddisfare bisogni, erogare servizi, gestire risorse, attività, processi, progetti per il raggiungimento di un risultato specifico che è possibile presidiare in modo efficace, efficiente, economico con l’istituzione di un’unità organizzativa.
2.    Le unità organizzative devono rispettare le seguenti regole di base:
a.    il responsabile è individuato con atto formale;
b.    le attività presidiate dalle unità organizzative devono essere caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, interdipendenza o affinità tecnica;
c.    le attività presidiate devono possedere livelli di complessità e volumi minimi misurabili sulla base di indicatori prestabiliti;
d.    l’attivazione delle unità organizzative presuppone un numero minimo di unità di personale formalmente assegnate, con professionalità coerenti rispetto alle attività presidiate, risorse, tecnologie e spazi sufficienti;
e.    il numero di persone assegnate all’unità organizzativa può scendere sotto la soglia minima di cui all’allegato 1, per un periodo non superiore a dodici mesi. Trascorsi dodici mesi senza che sia stato ripristinato il numero minimo in mancanza di adeguata motivazione, le competenze attribuite all’unità organizzativa confluiscono nell’unità immediatamente superiore o in capo al Dirigente ed essa viene disattivata;
f.    non è possibile articolare un’unità organizzativa in una sola unità organizzativa subordinata;
g.    non possono essere istituite due unità organizzative cui corrispondono gli stessi ambiti di responsabilità;
h.    il nome dell’unità organizzativa deve indicare la tipologia di unità tra quelle specificate nel presente regolamento. Il nome proprio dell'unità deve descriverne sinteticamente la missione e le attività presidiate.
3.    L’istituzione di unità organizzative avviene con specifico atto di organizzazione ove sono esplicitate le scelte organizzative ispirate ai principi e criteri di cui al presente regolamento. Gli atti di organizzazione devono inoltre indicare la missione delle unità organizzative, i servizi da erogare, le risorse umane assegnate, il volume e la complessità delle attività gestite risultanti dalla rilevazione di dati oggettivi.