Regolamento di organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IV – Funzioni direttive e prerogative organizzative

Articolo 25 – Deleghe di firma

1.    La delega di firma comporta l’autorizzazione da parte del responsabile di una struttura di apporre la firma in calce ad un atto/provvedimento, restando il delegante unico responsabile dell’atto.
2.    La delega di firma può essere conferita, per esigenze di speditezza amministrativa, sempre per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato.