Articolo 22 – I responsabili delle unità organizzative di terzo livello
1. Programmano, organizzano e gestiscono nella loro globalità le attività nell’ambito dell’Ufficio, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal responsabile della unità organizzativa di secondo livello, dal Dirigente o dal Direttore del Dipartimento.
2. Contribuiscono all’elaborazione delle proposte di budget della struttura e partecipano al processo di definizione degli obiettivi della propria unità organizzativa.
3. Predispongono gli atti ed i provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate, da sottoporre al Direttore del Dipartimento, al Responsabile del Servizio, al Dirigente o al Direttore Generale e rendicontano sulle attività, con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Provvedono alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità ai collaboratori ed al controllo sulla loro attività.
5. Fatti salvi gli atti ed i provvedimenti di competenza di altri organi dell’Ateneo e dei responsabili sovra ordinati, gestiscono il personale assegnato, con particolare riferimento all’orario di lavoro.
6. Partecipano alla valutazione del Personale secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
7. Propongono le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità.
8. Sono responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura.
9. Sono responsabili della gestione degli archivi correnti e del deposito degli atti di competenza.