Articolo 21 – I responsabili delle unità organizzative di secondo livello
1. Programmano, organizzano e gestiscono nella loro globalità le attività nell’ambito della struttura, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal Direttore dell’unità organizzativa di primo livello, coordinando le attività delle unità di terzo livello in cui sono articolate.
2. Elaborano le proposte di budget della struttura e partecipano al processo di definizione degli obiettivi della struttura.
3. Sovrintendono ed esercitano poteri di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili delle unità di terzo livello, con potere sostitutivo in caso di inerzia, assenza, impedimento, ritardo o inosservanza delle direttive.
4. Sottoscrivono gli atti di competenza che non implicano poteri di spesa, quali ad esempio note di trasmissione, note informative, certificati. Appongono il visto di regolarità contabile sugli atti di liquidazione della spesa di competenza del Dirigente o del Direttore Generale.
5. Esprimono parere sugli incarichi da conferire al personale.
6. Propongono gli obiettivi da assegnare al personale della struttura.
7. Partecipano alla valutazione del Personale secondo quanto previsto dal. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
8. Propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, e segnalano al superiore le eventuali eccedenze di personale.
9. Assumono tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità.
10. Sono responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura.
11. Sono personalmente responsabili dei beni mobili e degli spazi all’interno dei beni immobili in uso all’Università ed a loro consegnati.
12. Sono responsabili della gestione degli archivi correnti e del deposito degli atti di competenza.
13. Curano la pubblicazione di tutti gli atti, notizie ed informazioni per cui essa è prescritta sul sito web di Ateneo, sulla base di norme generali, regolamenti o direttive interni.