Regolamento di organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO VI – Programmazione e controllo

Articolo 31 – Ufficio per i procedimenti disciplinari

1.    L’Ufficio per i procedimenti disciplinari – UPD, previsto dall’art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, competente per le infrazioni del personale contrattualizzato punibili con la sanzione superiore al rimprovero verbale, è individuato con Decreto del Direttore Generale, con cui viene altresì individuato l’ufficio amministrativo incaricato di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni.
2.    Laddove lo ritenga necessario, l’UPD può farsi assistere da personale qualificato, anche esterno, in possesso di specifiche competenze tecniche, con riferimento al singolo caso concreto.