Articolo 33 – Dotazione organica
1. La dotazione organica teorica del Personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo è definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sulla base della consistenza del Personale dipendente necessaria ad assicurare l’efficiente ed efficace azione amministrativa dell’Ateneo.
2. Per il dimensionamento dell’organico complessivo ci si avvale, di norma, di analisi ed indicatori riguardanti:
a. la copertura delle professionalità necessarie per ricoprire i principali ruoli di responsabilità gestionali e tecnici sulla base degli organigrammi formalizzati;
b. le dimensioni delle singole strutture;
c. le attività a progetto e gli standard dei servizi da erogare.
3. La dotazione organica è oggetto di revisione periodica sulla base dell’evoluzione normativa, delle innovazioni tecnologiche e delle conseguenti nuove competenze che dovessero rendersi necessarie.
4. La dotazione organica effettiva è riportata, ogni anno, all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione.