Art. 9 - Costituzione dei seggi elettorali
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, sono costituiti con decreto rettorale almeno otto giorni prima della data delle elezioni i seggi elettorali composti da:
a) un Presidente e un Vicepresidente designati dal Direttore Amministrativo, scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D ovvero, in mancanza, di qualifica C;
b) due scrutatori, designati dal Direttore Amministrativo, scelti tra il personale tecnico e amministrativo dell’Università; all’atto dell’insediamento del seggio uno degli scrutatori assumerà, su incarico del Presidente del seggio, le funzioni di segretario.
2. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente designato.
3. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti due dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.
4. Il Rettore può, in rapporto a motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di composizione delle commissioni elettorali per le sedi distaccate.