Art. 16 - Operazioni di scrutinio
1. Chiuse le votazioni hanno inizio le operazioni di scrutinio che devono essere completate senza interruzione.
2. Il Presidente del seggio separatamente per ciascun tipo di elezione procede alle operazioni di scrutinio sottoindicate:
a) controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato.
b) inizia lo spoglio delle schede.
3. Man mano che il Presidente dà lettura delle varie schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
4. Sono nulle le schede:
a) che non siano quelle prescritte o non risultino firmate da uno dei componenti del seggio elettorale;
b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c) che contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di più liste.
5. Sono nulle le preferenze:
a) nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
b) che siano espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
c) che siano espresse in eccedenza al numero massimo consentito.
6. Sono comunque valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non contenenti alcun voto di lista, ma con l'indicazione di preferenze in misura non superiore al numero previsto per i candidati della stessa lista.
7. Il Presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.