Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali
Art. 12 - Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto si svolgono di norma in due giorni consecutivi, di cui il primo ricadente al mercoledì dalle ore 9 alle 19 ed il secondo al giovedì dalle 9 alle 14.
2. Il Rettore può, in rapporto a motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di svolgimento. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali possono esercitare il loro diritto di voto.