Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo
Capo 1 - Principi generali

Art. 1 - Principi e criteri

1. L’Università organizza la propria attività amministrativa in base ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, buona amministrazione e semplificazione, nonché in base ai principi comunitari, individuando per ogni procedimento i distinti ruoli e i diversi gradi di responsabilità.
2. L’azione amministrativa è improntata ai principi di ragionevolezza e di pari dignità nonché, se possibile, al principio di informalità, agendo in maniera tale da prevenire ogni forma di conflitto di interessi, corruzione e illegalità.
3. L’Università garantisce, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia e dal presente regolamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui non sia obbligatoria la pubblicazione. Essa, inoltre, promuove, secondo criteri di facile accessibilità, la diffusione dei dati e delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse.
4. Al fine di conseguire maggiore efficacia nella propria attività, l’Università utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati, garantendo l’accesso, la circolazione e lo scambio di dati, di informazioni e di documenti, l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
5. L’Università promuove intese e accordi per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e adotta i provvedimenti necessari per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso.
6. L’Università valorizza e rende fruibili i dati pubblici di cui è titolare, consentendo di accedere agli stessi senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.
7. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente.
8. L’Università promuove la semplificazione, al fine di:
a) snellire l’attività procedurale, ridurre il numero delle procedure amministrative, compresi i sub procedimenti e gli endoprocedimenti;
b) ridurre i termini generali per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione per procedimenti analoghi;
c) regolare uniformemente le procedure dello stesso tipo che si svolgono presso uffici e servizi diversi.
9. L’Università annualmente rielabora o conferma, con atto del Direttore Generale, le tipologie e le tempistiche procedimentali, anche attraverso un costante monitoraggio dell’azione amministrativa.