Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo
Capo 3 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 11 - Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, ricevibilità, fondatezza, i requisiti di legittimazione e i presupposti di fatto e di diritto rilevanti per l’adozione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, acquisisce i pareri e le valutazioni tecniche, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi interne e esterne;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) predispone e trasmette gli atti al soggetto competente per l’adozione del provvedimento.
2. Il responsabile del procedimento amministrativo cura, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’istruttoria adeguando la propria condotta ai principi di collaborazione e di ausilio degli utenti interessati; attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla natura del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso all’autocertificazione.
3. Il responsabile del procedimento non può aggravare il corso del medesimo se non per straordinarie e motivate esigenze di carattere istruttorio.