Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo
Capo 3 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 8 - Partecipazione al procedimento

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà d’intervenire nel procedimento, anche in via telematica.
2. Il responsabile dovrà valutare la legittimazione a intervenire nel procedimento di tali soggetti, anche tenendo presente:
a) la pertinenza dell’oggetto rispetto ai fini perseguiti;
b) se l’intervento in opposizione sia formulato in modo specifico e non sia generico e astratto, evidenziando il danno o gli effetti comunque sfavorevoli che ne deriverebbero a carico dei soggetti.
3. I soggetti ammessi a partecipare o a intervenire hanno diritto:
a) di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso e la protezione dei dati personali;
b) di presentare, entro il termine assegnato, memorie scritte e documenti, che l’Università ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento può attivare forme diverse di partecipazione al procedimento, anche attraverso la convocazione degli interessati e la verbalizzazione delle loro proposte e osservazioni, anche acquisendo documenti e memorie.