Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo
Capo 3 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 12 - Procedimenti di competenza di più servizi o uffici

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa determinazione del dirigente, responsabile dell’intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi non rientranti nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l’andamento presso le unità organizzative, dando impulso all’azione amministrativa.
3. Per le fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dal precedente comma.
4. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di diversi interessi coinvolti in un procedimento, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi.
5. Le conferenze di servizi possono essere esterne, qualora coinvolgano altri enti o amministrazioni, oppure interne, se indette fra uffici o Aree organizzative omogenee dell’Università.
4. Nell’ipotesi in cui sorgano dubbi in relazione all’assegnazione della responsabilità di procedimenti non preventivamente assegnati, la decisione sull’assegnazione spetta al Dirigente.