Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo e "superesponsabile"
1. Il responsabile del procedimento amministrativo viene nominato, con provvedimento dirigenziale, tra il personale tecnico-amministrativo. Il provvedimento avviene per competenze omogenee, individuando personale di professionalità adeguata.
2. È individuato, con provvedimento rettorale, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento in caso di inerzia, il cui nominativo è pubblicato sul sito web istituzionale. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo, si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello e anzianità di servizio.
3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il soggetto interessato può rivolgersi al soggetto così nominato affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.
4. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione critica, anche potenziale.