Art. 2 – Ambito di applicazione
Rientrano nell’ambito di applicazione:
progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso bandi competitivi emanati da organismi pubblici o privati, sia nazionali che internazionali, con esclusione di quelli indicati al successivo comma;
progetti di internazionalizzazione dell’istruzione e della formazione, con esclusione delle mobilità individuali indicate al successivo comma;
convenzioni che hanno natura di attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;
altri progetti con overhead e/o costo di personale a rimborso non compresi nei punti precedenti e nel successivo comma.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
le donazioni;
i finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
i finanziamenti derivanti da bandi competitivi per cui è esclusa la possibilità di caricare overhead forfettari e costi di personale a rimborso.