Regolamento gestione progetti istituzionali, nazionali e internazionali

Art. 5 – Utilizzo della quota di Ateneo

La quota di Ateneo viene destinata per il 40% al Fondo Ricerca di Ateneo e per il 60% al Fondo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240. 

 

Nel caso in cui l’attività svolta nell’ambito del progetto non ricomprenda la partecipazione di personale accademico, come nei progetti diversi da quelli di ricerca la quota destinata al FRA e quella destinata al Fondo premialità docenti vengono riversate interamente al Fondo premialità t.a.