Art. 1 – Oggetto del regolamento
Oggetto del regolamento è la definizione dei criteri di gestione dei progetti istituzionali, nazionali e internazionali, come meglio specificato nel successivo art. 2, e per il conseguente trattamento degli overhead forfettari e dei costi del personale.
Lo scopo del presente regolamento è quello di definire la destinazione dei prelievi, come descritto al successivo art. 3, attraverso la quota parte degli overhead forfettari e la quota dei costi di personale esposti a rimborso nei progetti.
I prelievi sono destinati:
Ø alla struttura cui afferisce il progetto;
Ø all’Ateneo, per alimentare i seguenti Fondi:
- Fondo Ricerca di Ateneo, volto a sostenere, a vario titolo, le attività di ricerca svolte nell’Ateneo
- Fondo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.
Ciascun Fondo segue regole proprie, definite dai rispettivi regolamenti e comunque nel rispetto della normativa nazionale.