Art. 6 – Compensi premiali al personale
I compensi aggiuntivi al personale sono proposti dalla struttura che gestisce il progetto sulle quote di propria competenza (quota “progetto” e, eventualmente, quota “struttura”), secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di premialità. La corresponsione del compenso può avvenire esclusivamente in conseguenza della rendicontazione all’ente finanziatore e del conseguente incasso, eventualmente anche parziale, del contributo.
I compensi sono proposti su indicazione del responsabile scientifico del progetto, tenendo conto in particolare dell’impegno individuale, delle responsabilità e del ruolo svolto, dell’inquadramento all’interno dell’Ateneo del personale coinvolto e individuato con apposito provvedimento adottato in fase di avvio del progetto o durante lo svolgimento dello stesso qualora si renda necessario integrare/modificare l’elenco del personale.
Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, nella determinazione dei compensi spettanti ai singoli per le attività svolte durante l’abituale orario di lavoro, il Responsabile deve tener conto delle competenze scientifico-professionali, della qualificazione e della quantità dell’impegno profuso, dell’ambito di responsabilità ed autonomia che hanno caratterizzato la prestazione, della qualità del lavoro svolto nonché del ruolo ricoperto. Nel caso di attività imprevedibili ed inderogabili che richiedano lo svolgimento di lavoro straordinario, i compensi sono determinati con riferimento al valore delle ore straordinarie.
I compensi corrisposti a professori e ricercatori a valere sugli overhead forfettari derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali (non ricompresi nel PNRR), ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, sono erogati entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale. In questo caso i progetti saranno puntualmente individuati in apposito elenco e la proposta di cui al comma 1 terrà conto anche del numero di partner, della dimensione finanziaria, della complessità e della strategicità dei progetti, secondo quanto disposto in particolare dall’art. 9, comma 1-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240 e dalle relative disposizioni ministeriali.
Eventuali importi corrisposti e non dovuti verranno recuperati d'ufficio sulle competenze stipendiali mensili previa comunicazione scritta all’interessato o, se nel frattempo fosse cessato dal servizio, con richiesta formale di versamento diretto.