Regolamento sulla sicurezza in Ateneo

art. 3 - Definizioni

Nell'ambito del presente regolamento vengono utilizzati i termini e le definizioni contenuti nella normativa di legge o tecnica in vigore, che si riportano per agevolare la consultazione del documento:

 

a)    Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

b)    Appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti della stazione appaltante a fornire un'opera, una prestazione o fornitura con mezzi propri.

c)    Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (Art. 69 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.).

d)    Committente: soggetto che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'Impresa il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale dell'Impresa stessa presso l'Ateneo.

e)    Contratto d'appalto (o Appalto): contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera, di un servizio o di una fornitura verso un corrispettivo in denaro (art.1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

f)     Contratto d'Opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (articolo 2222 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

g)    Contratto di Somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (articolo 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

h)    Costi relativi alla sicurezza: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza e non possono, per legge, essere assoggettati a qualsivoglia ribasso; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Appaltatore e del Committente.

i)      Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

j)      DPC: I Dispositivi di Protezione Collettiva sono sistemi, di natura collettiva appunto, che hanno la funzione di salvaguardare la sicurezza e la saluta dei lavoratori dai rischi a cui sono esposti.

k)    DPI: I Dispositivi di Protezione Individuale sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (Art. 74 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

l)      DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

m)   Fabbricante: soggetto che produce e immette sul mercato o in servizio macchine, apparecchiature, impianti, dispositivi (DPR n.459/1996). Il fabbricante può essere sia interno che esterno all'organizzazione.

n)    Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

o)    Incidente: evento che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose.

p)    Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

q)    Infortunio: evento occorso in occasione dell'attività lavorativa che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, di ogni natura e di varia intensità.

r)     Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro con contratti differenti.

s)    Laboratori: sono individuati nell'ambito dei luoghi di lavoro e si configurano nei luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Si considerano laboratori anche i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata dell'Università quali, ad esempio, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento urbanistico e ambientale che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte. Per ogni laboratorio viene valutato il rischio e quindi vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza. Il presente documento non prende in esame le attività di consulenze, diagnostiche e servizi, che vengono effettuate dai lavoratori dell'Università presso altri laboratori in regime convenzionale; per tali attività, l'applicazione ed il coordinamento delle norme di sicurezza verrà regolato tramite specifico accordo con le singole strutture od aziende.

t)     Luoghi di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'Università o in una Struttura universitaria, nonché ogni altro luogo nell'area universitaria, comunque accessibile per il lavoro. Si considerano luoghi di lavoro anche le aree destinate a ricerche archeologiche, marine, naturalistiche e simili.

u)    Malattia professionale: evento morboso contratto a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte.

v)    Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

w)   Non conformità (n.c.): difformità dagli standard adottati o mancato rispetto dei requisiti legali, dei regolamenti, delle pratiche, delle procedure, delle istruzioni operative, dello schema di sistema di gestione adottato.

x)    Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

y)    Piano di Emergenza: documento che consenta la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati, al fine di controllare le conseguenze di un incidente. Il piano di emergenza indica dettagliatamente:

a.    le azioni da compiere;

b.    le misure e le cautele da adottare;

c.     le persone responsabili;

d.    i mezzi da utilizzare;

e.    la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte; per la corretta gestione delle emergenze.

z)    Posto di lavoro: postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione.

aa)Requisiti legali: norme di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale, ed ogni impegno assunto volontariamente applicabile all'organizzazione in materia di SSL.

bb)Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

cc)  Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

dd)SGSL: Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.

ee)Sorveglianza sanitaria: attività volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l'insorgenza di malattie professionali. Essa si concretizza con lo svolgimento delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalle normative vigenti e prevede:

-       accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

-       accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

-       All'interno dell'Università la sorveglianza sanitaria è assicurata dal Medico Competente ed i suoi collaboratori ed eventualmente dal Medico Autorizzato, in caso di lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A, secondo le rispettive competenze e le specifiche attribuzioni.

ff)    Stazione Appaltante: soggetto che affida appalti pubblici di lavori, forniture o servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici)

gg)SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

hh)Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. (Art. 2 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).