art. 4 - Campo di applicazione
Il presente regolamento e il SGSL si applicano a tutte le attività dell'Università in tutti i luoghi dove vengono svolte.
Il regolamento deve essere applicato e rispettato dalle seguenti categorie:
a) personale docente, ricercatore, collaboratore esperto linguistico, tecnico-amministrativo, ivi compresi i tecnologi, il Direttore Generale ed i Dirigenti, e che vanti un rapporto di lavoro con l’Università.
b) studenti di corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio;
c) collaboratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;
d) personale ospite appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, in forza di convenzione o di altra forma contrattuale, operi in luoghi di pertinenza dell’Università;
e) ditte terze che operano nelle aree universitarie e che producono rifiuti provenienti da lavori e da forniture di beni e servizi;
f) terzi che gestiscono attività insediate nelle aree universitarie;
g) organizzatori di eventi nelle aree universitarie.