Art. 8 – Beni immobili
I beni immobili oggetto di inventariazione sono terreni, fabbricati e fabbricati non strumentali.
L’inventario dei beni immobili dell’università contiene le seguenti indicazioni:
la denominazione, l'ubicazione, la destinazione d’uso;
il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
il valore iniziale individuato nel costo d’acquisto e le eventuali successive variazioni, anche grazie a eventuali migliorie su beni immobili di proprietà di terzi;
servitù, pesi e oneri di cui sono gravati;
la struttura utilizzatrice.
I beni immobili sono altresì classificati in disponibili e indisponibili. Il passaggio dall’elenco dei beni disponibili a quello dei beni indisponibili e viceversa è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
I beni immobili nella disponibilità di Ateneo per titolo diverso dalla proprietà sono censiti separatamente. Nel registro sono riportate le indicazioni contenute nel precedente comma.
È tenuto dall’Ufficio Patrimonio un elenco dei beni immobili che producono entrate con l’indicazione del ricavo prodotto da ciascuno.
Gli immobili di cui si prevede l’acquisizione o la cessione devono essere indicati nel “Piano triennale di investimento”. Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno per la successiva trasmissione al Ministero.
Le variazioni di destinazione d’uso degli spazi devono essere richieste al Direttore Generale e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.