Art. 23 – Ricognizione inventariale
Con la ricognizione inventariale ogni Consegnatario verifica la corrispondenza tra quanto contenuto nei registri di inventario con la consistenza reale dei beni.
La ricognizione deve essere eseguita almeno una volta ogni cinque anni.
Qualora la ricognizione evidenziasse discordanze tra quanto registrato in inventario e le immobilizzazioni esistenti, le operazioni di adeguamento inventariale e contabile dovranno essere approvate dal Direttore Generale su istanza del Consegnatario.
Per i beni assegnati all’Amministrazione Centrale, la ricognizione viene effettuata dall’Ufficio Patrimonio con il supporto delle strutture di attribuzione.
Per i beni assegnati alle strutture dipartimentali, la ricognizione viene effettuata dalle Segreterie Amministrative con il supporto dell’Ufficio Patrimonio.
Per i beni assegnati allo SBAPM, la ricognizione viene effettuata dalla struttura propria amministrativa con il supporto dell’Ufficio Patrimonio.