Regolamento per la gestione inventariale dei beni mobili e immobili dell’Università degli Studi di Trieste
Titolo IV – Procedure di inventariazione

Art. 20 - Smarrimento, obsolescenza o inutilizzabilità, errata inventariazione

Lo scarico inventariale è poi possibile per smarrimento, obsolescenza o inutilizzabilità e anche errata inventariazione.

Nel caso di smarrimento lo scarico inventariale potrà essere eseguito solo in seguito a dichiarazione sostitutiva di atto notorio di smarrimento del bene da parte del Consegnatario. Nel caso in cui il bene smarrito fosse attribuito ad un utilizzatore, la sua dichiarazione sostitutiva di atto notorio è strumentale a quella del Consegnatario.

Nel caso di obsolescenza o inutilizzabilità lo scarico inventariale potrà essere eseguito solo in seguito a dichiarazione sostitutiva di atto notorio di obsolescenza o inutilizzabilità del bene da parte del Consegnatario. Nel caso in cui il bene obsoleto o inutilizzabile fosse attribuito ad un utilizzatore, la sua dichiarazione sostitutiva di atto notorio è strumentale a quella del Consegnatario. In seguito allo scarico è consentito l’invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione ovvero lo sgombero, secondo quanto ritenuto più conveniente in conformità con la normativa ambientale. Della dismissione deve essere redatto il processo verbale.

Nel caso di errori di inventariazione rilevati in corso d’anno, questi possono essere corretti senza specifiche procedure in ossequio al principio di buon andamento e di fiducia. L’errore di inventariazione consiste nell’errore materiale di caricamento di un bene in inventario.