Art. 17 – Vendita beni mobili
La vendita di beni mobili è disposta dalle strutture di assegnazione in seguito all’accertata incapacità dei beni oggetto di vendita di rispondere alle esigenze istituzionali dell’ente.
La vendita di beni mobili è preceduta da un avviso interno di manifestazione di interesse per incontrare le eventuali esigenze di approvvigionamento di altre strutture. L’Avviso è reso pubblico per sette giorni. Decorso infruttuosamente tale termine i beni possono essere venduti tramite pubblicazione di Avviso Pubblico esterno ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 1924 e ss. modifiche. La cessione gratuita è vietata salvo quanto disposto nel comma successivo.
Accertata l’incapacità dei beni a soddisfare le esigenze istituzionali, essi possono essere ceduti gratuitamente alternativamente a Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato e di Protezione Civile iscritti negli appositi Registri operanti in Italia, nonché all’estero per scopi umanitari, e anche alle Istituzioni scolastiche. La cessione gratuita è realizzata mediante pubblicazione di avviso indirizzato alle predette categorie.
Nel caso in cui sia stata esperita infruttuosamente la procedura di cessione gratuita, è consentito l’invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione ovvero lo sgombero, secondo quanto ritenuto più conveniente in conformità con la normativa ambientale. Della dismissione deve essere redatto il processo verbale.