Regolamento per la gestione inventariale dei beni mobili e immobili dell’Università degli Studi di Trieste
Titolo IV – Procedure di inventariazione
Art. 18 – Permuta
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose da un contraente all’altro.
Per lo scarico inventariale l’offerta della controparte deve contenere l’indicazione del prezzo del bene da acquistare e la valutazione del bene da cedere, che non deve essere inferiore al valore netto contabile al momento della cessione. La cancellazione del bene avverrà al valore netto iscritto in inventario.