Art. 3 - Elettorato attivo.
1. L'elettorato attivo per l'elezione nel Senato Accademico di quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi, spetta a tutti gli studenti dei vari corsi di laurea triennale, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unitario, ovvero dei vari corsi di diploma o di laurea anteriforma ancora attivi, che risultino regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni, nonché a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.
2. L'elettorato attivo per l'elezione di quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, di tre rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.Di.S.U. e di due rappresentanti nel Comitato Universitario per lo Sport spetta a tutti gli studenti dei vari corsi di laurea triennale, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unitario, ovvero dei vari corsi di diploma o di laurea anteriforma ancora attivi, che risultino regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
3. L’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà spetta agli studenti iscritti a ciascuna Facoltà, regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni. Per gli studenti iscritti ad un corso di studio interfacoltà l’elettorato attivo spetta per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà di gestione.
4. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico, nel quale vengono indette le elezioni.
5. Coloro, il cui termine ordinatorio di iscrizione per l’anno accademico nel quale vengono indette le elezioni, non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, sono ammessi al voto se già iscritti all’anno accademico precedente.
6. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono disponibili in formato elettronico presso il competente ufficio dell'Università per essere consultati da chiunque ne abbia diritto.
7. Chi, pur avendone diritto, non risulti iscritto negli elenchi degli elettori, può esercitare il proprio diritto di voto, dopo aver ottenuto, previa verifica, il nulla osta da parte degli uffici competenti.